Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 gen 2016
Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001, il capitolo B è sostituito dal seguente: «CAPITOLO B NORME DI RENDICONTAZIONE E REGISTRAZIONE I.   NORME PER GLI STATI MEMBRI A.   Informazioni che gli Stati membri devono presentare nelle rispettive relazioni annuali in base all'articolo 6, paragrafo 4 1. Numero di casi sospetti per specie animale sottoposti a limitazioni ufficiali di movimento a norma dell'articolo 12, paragrafo 1. 2. Numero di casi sospetti per specie animale sottoposti ad analisi di laboratorio a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, compresi i risultati dei test rapidi e di conferma (numero di esiti positivi e negativi) e, per i bovini, distribuzione in base all'età di tutti gli animali controllati. La distribuzione in base all'età dovrebbe essere indicata come segue: “sotto i 24 mesi”, distribuzione per 12 mesi tra i 24 e i 155 mesi, e “sopra i 155 mesi” d'età. 3. Numero di greggi in cui siano stati segnalati e studiati casi sospetti negli ovini e nei caprini a norma dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2. 4. Numero di bovini sottoposti a test in ciascuna delle sottopopolazioni di cui al capitolo A, parte I, punti 2.1, 2.2, 3.1 e 5. Occorre indicare il metodo seguito per la scelta del campione, i risultati dei test rapidi e di conferma e la distribuzione in base all'età degli animali controllati come stabilito al punto 2. 5. Numero degli ovini, dei caprini e delle greggi sottoposti a test nell'ambito di ciascuna delle sottopopolazioni di cui al capitolo A, parte II, punti 2, 3, 5 e 6, nonché metodo di scelta del campione e risultati dei test rapidi e di conferma. 6. Distribuzione geografica, compreso il paese d'origine dei casi accertati di BSE e di scrapie, qualora non coincida con il paese che effettua la segnalazione. Per ogni caso di TSE nei bovini, negli ovini e nei caprini deve essere indicato l'anno e, se possibile, il mese di nascita. Vanno indicati i casi di TSE ritenuti atipici. Per i casi di scrapie vanno riportati i risultati dell'analisi molecolare iniziale e secondaria di cui all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c), se del caso. 7. Negli animali diversi da bovini, ovini e caprini il numero di campioni e di casi confermati di TSE per specie. 8. Il genotipo e, se possibile, la razza di ciascun ovino risultato positivo al test della TSE e sottoposto a campionamento in conformità del capitolo A, parte II, punto 8.1, o sottoposto a campionamento in conformità del capitolo A, parte II, punto 8.2. B.   Periodi di riferimento La compilazione delle relazioni contenenti le informazioni di cui alla sezione A e presentate alla Commissione (che le invia all'Autorità europea per la sicurezza alimentare) mensilmente nel formato elettronico concordato tra gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare o, per quanto riguarda le informazioni di cui al punto 8, trimestralmente, può equivalere alla relazione annuale prevista dall'articolo 6, paragrafo 4, purché le informazioni siano aggiornate ogniqualvolta si rendano disponibili nuove informazioni. II.   INFORMAZIONI DA FORNIRE NELLA RELAZIONE DI SINTESI DELL'UNIONE La sintesi dell'Unione viene presentata sotto forma di tabelle che indichino per ciascuno Stato membro almeno le informazioni di cui alla parte I.A. A partire dal 1o gennaio 2016 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare analizza le informazioni di cui alla parte I e pubblica entro la fine di novembre una relazione di sintesi sulle tendenze e le fonti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili nell'Unione. III.   DOCUMENTAZIONE 1. L'autorità competente conserva, per sette anni, la documentazione relativa alle informazioni di cui alla parte I.A. 2. Il laboratorio di analisi conserva per sette anni la documentazione completa degli esami effettuati, in particolare i registri di laboratorio e, se del caso, i blocchi di paraffina e le fotografie dei Western blot.»
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