Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 gen 2016
1.   Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli d'importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4032 di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) 1918/2006, presentate dal 4 gennaio 2016 al 5 gennaio 2016, è applicato un coefficiente di attribuzione del 74,495088 %. 2.   La presentazione di nuove domande di titoli di importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4032, di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, è sospesa a decorrere dall'11 gennaio 2016 per il periodo contingentale in corso.
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