Art. 5
Risoluzione delle controversie
In vigore dal 5 gen 2016
Risoluzione delle controversie
1. In sede di risoluzione di una controversia in materia di condivisione dei dati a norma dell'articolo 27, paragrafo 5, e dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1097/2006, l'Agenzia tiene conto del rispetto, ad opera delle parti, degli obblighi di cui agli di tale regolamento.
2. Il presente regolamento non pregiudica la piena e completa applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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