Art. 4 · Equità e non discriminazione

Art. 4

Equità e non discriminazione

In vigore dal 5 gen 2016
Equità e non discriminazione 1.   Ai sensi degli articoli 27, paragrafo 3, e 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, ogni dichiarante di una sostanza deve condividere unicamente i costi delle informazioni che è tenuto a trasmettere all'Agenzia per soddisfare le prescrizioni in materia di registrazione, a norma di tale regolamento. Lo stesso vale anche per i costi amministrativi. 2.   Il modello di condivisione dei costi di cui all', paragrafo 1, lettera c), si applica a tutti i dichiaranti di tale sostanza, compresi gli eventuali futuri dichiaranti che aderiscono all'accordo di condivisione di dati in una fase successiva. Il modello di condivisione dei costi include, per tutti i dichiaranti di una determinata sostanza, le disposizioni relative alla condivisione dei costi legati ad un'eventuale decisione di valutazione della sostanza in questione. Ai fini di un accordo su un particolare modello di condivisione dei costi occorre tenere conto anche dei fattori seguenti: il numero stimato di dichiaranti potenziali della sostanza in questione e la possibilità di futuri obblighi aggiuntivi di informazione per tale sostanza, diversi da quelli derivanti da un'eventuale decisione di valutazione della sostanza. Qualora un modello di condivisione dei costi comprenda la possibilità di coprire i costi di futuri obblighi aggiuntivi di informazione per tale sostanza, diversi da quelli derivanti da un'eventuale decisione di valutazione della sostanza, tale possibilità deve essere giustificata e indicata separatamente dagli altri costi nell'accordo di condivisione dei dati. La raccolta delle informazioni per stabilire le similarità delle sostanze non dovrebbe essere soggetta alla condivisione dei costi tra dichiaranti precedenti e dichiaranti potenziali. 3.   A norma degli articoli 27 e 30 del regolamento (CE) n. 1907/2006, se le parti di un accordo di condivisione di dati non raggiungono un'intesa sul modello di condivisione dei costi, ciascun partecipante è tenuto a pagare una quota uguale dei costi legati alla sua partecipazione all'accordo. Si procede comunque al rimborso di parte delle spese sostenute, come se si fosse giunti ad un accordo sul meccanismo di rimborso ai sensi del paragrafo 4, primo comma. 4.   I modelli di condivisione dei costi devono comunque prevedere il meccanismo di rimborso di cui all', paragrafo 1, lettera c), e un metodo di ridistribuzione proporzionale a ciascun partecipante della sua quota di costi, qualora un dichiarante potenziale aderisca all'accordo successivamente. Il meccanismo di rimborso tiene anche conto dei seguenti fattori: la possibilità di futuri obblighi aggiuntivi in materia di registrazione per la sostanza in questione, diversi da quelle derivanti da un'eventuale decisione di valutazione della sostanza e la sostenibilità economica di taluni rimborsi, qualora i costi del rimborso risultino superiori all'importo da rimborsare. 5.   Qualora alla data di entrata in vigore del presente regolamento esista già un accordo di condivisione di dati, le parti di tale accordo possono, all'unanimità, rinunciare all'obbligo di includere un meccanismo di rimborso nel loro modello di condivisione dei costi. Un dichiarante potenziale che intenda aderire a un accordo di condivisione di dati esistente non è vincolato da una deroga esistente, a meno che non fornisca il suo consenso scritto ai precedenti dichiaranti, e ha il diritto di ottenere l'inclusione di un meccanismo di rimborso nel modello di condivisione dei costi, a norma del presente regolamento. 6.   I dichiaranti che abbiano cessato le proprie attività a norma dell'articolo 50, paragrafo 2 o 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 possono comunque essere tenuti a condividere i costi risultanti dalla decisione di valutazione di una sostanza, conformemente all'articolo 50, paragrafo 4, di tale regolamento.
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