Art. 3.tit_1 · Organismi pubblici e banche centrali di paesi terzi che beneficiano dell'esenzione

Art. 3.tit_1

Organismi pubblici e banche centrali di paesi terzi che beneficiano dell'esenzione

In vigore dal 17 dic 2015
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:522:oj#art-3.tit_1