Art. 9 · Monitoraggio del contante — obblighi generali

Art. 9

Monitoraggio del contante — obblighi generali

In vigore dal 17 dic 2015
Monitoraggio del contante — obblighi generali 1.   Laddove sia tenuto o aperto un conto in contante a nome della società di investimento o a nome della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM presso un soggetto di cui all', paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2009/65/CE, la società di gestione o la società d'investimento assicura che il depositario disponga, al momento dell'assunzione delle funzioni e successivamente su base continuativa, di tutte le informazioni pertinenti di cui necessita per tracciare un quadro chiaro di tutti i flussi di cassa dell'OICVM in modo da poter assolvere i propri obblighi. 2.   All'atto della nomina la società di investimento o la società di gestione informa il depositario di tutti i preesistenti conti in contante aperti a nome della società di investimento o della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM. 3.   La società di investimento o la società di gestione assicura che il depositario disponga di tutte le informazioni relative a qualsiasi nuovo conto in contante aperto dalla società di investimento o dalla società di gestione che agisce per conto dell'OICVM.
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