Art. 8
Funzioni relative al calcolo e alla distribuzione dei redditi dell'OICVM
In vigore dal 17 dic 2015
Funzioni relative al calcolo e alla distribuzione dei redditi dell'OICVM
1. Il depositario è considerato assolvere gli obblighi imposti dall', paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2009/65/CE se:
a)
accerta che il reddito netto calcolato riceva, a ogni distribuzione dei redditi, una destinazione conforme al regolamento e all'atto costitutivo dell'OICVM e alla legislazione nazionale applicabile;
b)
assicura che siano adottate misure appropriate qualora i revisori dell'OICVM abbiano espresso riserve sul bilancio d'esercizio. La società di gestione o la società di investimento comunica al depositario tutte le informazioni circa le riserve espresse sul bilancio;
c)
verifica la completezza e accuratezza dei pagamenti di dividendi a ogni distribuzione dei redditi.
2. Il depositario che ritiene che il reddito calcolato non abbia ricevuto una destinazione conforme al diritto applicabile ovvero al regolamento o all'atto costitutivo dell'OICVM ne informa la società di gestione o la società di investimento e si accerta che siano adottate tempestivamente misure correttive nel miglior interesse degli investitori dell'OICVM.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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