Art. 8 · Funzioni relative al calcolo e alla distribuzione dei redditi dell'OICVM

Art. 8

Funzioni relative al calcolo e alla distribuzione dei redditi dell'OICVM

In vigore dal 17 dic 2015
Funzioni relative al calcolo e alla distribuzione dei redditi dell'OICVM 1.   Il depositario è considerato assolvere gli obblighi imposti dall', paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2009/65/CE se: a) accerta che il reddito netto calcolato riceva, a ogni distribuzione dei redditi, una destinazione conforme al regolamento e all'atto costitutivo dell'OICVM e alla legislazione nazionale applicabile; b) assicura che siano adottate misure appropriate qualora i revisori dell'OICVM abbiano espresso riserve sul bilancio d'esercizio. La società di gestione o la società di investimento comunica al depositario tutte le informazioni circa le riserve espresse sul bilancio; c) verifica la completezza e accuratezza dei pagamenti di dividendi a ogni distribuzione dei redditi. 2.   Il depositario che ritiene che il reddito calcolato non abbia ricevuto una destinazione conforme al diritto applicabile ovvero al regolamento o all'atto costitutivo dell'OICVM ne informa la società di gestione o la società di investimento e si accerta che siano adottate tempestivamente misure correttive nel miglior interesse degli investitori dell'OICVM.
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