Art. 6 · Funzioni relative all'esecuzione delle istruzioni dell'OICVM

Art. 6

Funzioni relative all'esecuzione delle istruzioni dell'OICVM

In vigore dal 17 dic 2015
Funzioni relative all'esecuzione delle istruzioni dell'OICVM Il depositario è considerato assolvere gli obblighi imposti dall', paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/65/CE se predispone e attua perlomeno: a) procedure adeguate per verificare se le istruzioni della società di gestione o della società di investimento siano conformi alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e al regolamento e all'atto costitutivo dell'OICVM; b) una procedura di attivazione di livelli successivi di intervento qualora l'OICVM abbia violato uno dei limiti o una delle restrizioni di cui al secondo comma. Ai fini della lettera a) il depositario controlla in particolare se l'OICVM rispetta le restrizioni all'investimento e i limiti della leva finanziaria cui è soggetto. Le procedure previste alla lettera a) sono proporzionate alla natura, scala e complessità dell'OICVM.
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