Art. 4
Funzioni relative alle sottoscrizioni e ai rimborsi
In vigore dal 17 dic 2015
Funzioni relative alle sottoscrizioni e ai rimborsi
1. Il depositario è considerato assolvere gli obblighi imposti dall', paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2009/65/CE se assicura che la società di gestione o la società di investimento abbia predisposto, attui e applichi una procedura adeguata e uniforme per:
a)
la riconciliazione tra gli ordini di sottoscrizione e i proventi da sottoscrizione e tra il numero di quote emesse e i proventi da sottoscrizioni ricevuti dall'OICVM;
b)
la riconciliazione tra gli ordini di rimborso e i rimborsi pagati e tra il numero di quote annullate e i rimborsi pagati dall'OICVM;
c)
la verifica periodica dell'adeguatezza della procedura di riconciliazione.
Ai fini delle lettere a), b) e c), il depositario verifica in particolare, periodicamente, che il numero totale di quote nei conti dell'OICVM corrisponda al numero totale di quote in essere nel registro dell'OICVM.
2. Il depositario assicura e verifica periodicamente che le procedure di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote dell'OICVM siano conformi alla legislazione nazionale applicabile e al regolamento o all'atto costitutivo dell'OICVM e appura che esse siano effettivamente attuate.
3. Le verifiche effettuate dal depositario seguono una frequenza in linea con il flusso delle sottoscrizioni e dei rimborsi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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