Art. 21 · Amministrazione comune

Art. 21

Amministrazione comune

In vigore dal 17 dic 2015
Amministrazione comune La società di gestione o la società di investimento e il depositario soddisfano in qualsiasi momento tutti i requisiti seguenti: a) nessuno può sedere nell'organo di amministrazione della società di gestione e al tempo stesso nell'organo di amministrazione del depositario; b) nessuno può sedere nell'organo di amministrazione della società di gestione e fare parte al tempo stesso del personale del depositario; c) nessuno può sedere nell'organo di amministrazione del depositario e fare parte al tempo stesso del personale della società di gestione o della società di investimento; d) se l'organo di amministrazione della società di gestione non esercita le funzioni di sorveglianza all'interno della società, l'organo della società incaricato delle funzioni di sorveglianza può essere composto per al massimo un terzo di membri che fanno parte al tempo stesso dell'organo di amministrazione, dell'organo incaricato delle funzioni di sorveglianza o del personale del depositario; e) se l'organo di amministrazione del depositario non esercita le funzioni di sorveglianza all'interno del depositario, l'organo del depositario incaricato delle funzioni di sorveglianza può essere composto per al massimo un terzo di membri che fanno parte al tempo stesso dell'organo di amministrazione della società di gestione o dell'organo incaricato delle funzioni di sorveglianza della società di gestione o della società di investimento oppure del personale della società di gestione o della società di investimento.
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