Art. 2 · Contratto di nomina del depositario

Art. 2

Contratto di nomina del depositario

In vigore dal 17 dic 2015
Contratto di nomina del depositario 1.   Il contratto che sancisce la nomina del depositario in conformità all', paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE è concluso tra il depositario, da un lato, e la società di investimento o la società di gestione, dall'altro, per ciascuno dei fondi comuni amministrati dalla società di gestione. 2.   Il contratto comprende almeno gli elementi seguenti: a) descrizione dei servizi che il depositario deve prestare e delle procedure che deve adottare per ogni tipologia di attività nelle quali l'OICVM può investire e che sono affidate al depositario; b) descrizione delle modalità di esercizio delle funzioni di custodia e di sorveglianza, secondo le tipologie di attività e le aree geografiche in cui l'OICVM intende investire, ivi compresi, relativamente alle funzioni di custodia, gli elenchi dei paesi e le procedure per aggiungervi un paese o per depennarlo. È assicurata la conformità alle informazioni comunicate nel regolamento, nell'atto costitutivo e nella documentazione promozionale dell'OICVM per quanto attiene alle attività in cui l'OICVM può investire; c) periodo di validità del contratto e condizioni applicabili alla sua modifica e risoluzione, compresa la descrizione delle situazioni che possono determinarne la risoluzione e della procedura di risoluzione, così come le procedure cui il depositario si attiene per trasmettere tutte le informazioni pertinenti al successore; d) obblighi di riservatezza applicabili alle parti in conformità alle pertinenti disposizioni di legge e regolamentari. Detti obblighi non ostano alla facoltà delle autorità competenti di accedere alla documentazione e alle informazioni pertinenti; e) mezzi e procedure con cui il depositario trasmette alla società di gestione o alla società di investimento tutte le informazioni pertinenti di cui necessita per svolgere le sue funzioni, compreso l'esercizio dei diritti connessi alle attività, e per permettere alla società di gestione o alla società di investimento di disporre tempestivamente di un quadro generale accurato dei conti dell'OICVM; f) mezzi e procedure con cui la società di gestione o la società di investimento trasmette al depositario tutte le informazioni pertinenti di cui necessita per l'esercizio delle sue funzioni, ovvero provvede a che esso vi abbia accesso, comprese procedure atte ad assicurare che il depositario riceva informazioni dalle altre parti nominate dalla società di gestione o dalla società di investimento; g) procedure da seguire quando è ipotizzata una modifica del regolamento, dell'atto costitutivo o della documentazione promozionale dell'OICVM, con illustrazione delle situazioni in cui il depositario deve essere informato ovvero in cui la modifica è subordinata al suo accordo preliminare; h) tutte le informazioni necessarie che devono essere scambiate tra, da un lato, la società di investimento o la società di gestione, ovvero il terzo che agisce per conto dell'OICVM e, dall'altro, il depositario in relazione alla vendita, alla sottoscrizione, al rimborso, all'emissione, all'annullamento e al riacquisto di quote dell'OICVM; i) tutte le informazioni necessarie che devono essere scambiate tra la società di investimento o la società di gestione, ovvero il terzo che agisce per conto dell'OICVM, e il depositario in relazione all'esercizio delle funzioni del depositario; j) qualora le parti del contratto prevedano di affidare a terzi parte delle rispettive funzioni, impegno a comunicare periodicamente gli estremi dei terzi nominati e, a richiesta, le informazioni sui criteri applicati alla loro selezione e le azioni previste per monitorarne le attività; k) informazioni sui compiti e sulle responsabilità delle parti del contratto per quanto riguarda gli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività illecite e del finanziamento del terrorismo; l) informazioni su tutti i conti in contante aperti a nome della società di investimento o della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM e procedure atte ad assicurare l'informazione del depositario in caso di apertura di un nuovo conto; m) particolari delle procedure di attivazione di livelli successivi di intervento predisposte dal depositario, compresa l'indicazione delle persone nella società di gestione o nella società di investimento che il depositario deve contattare all'avvio di una tale procedura; n) impegno del depositario a informare del fatto che la separazione delle attività non è più sufficiente a tutelare dall'insolvenza di un terzo cui sono state delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE in una data giurisdizione; o) procedure atte a permettere al depositario di indagare, per quanto rientra nelle sue funzioni, sulla condotta della società di gestione o della società di investimento e di valutare la qualità delle informazioni ricevute, anche mediante l'accesso ai libri contabili della società di gestione o della società di investimento ovvero mediante visite sul posto; p) procedure atte a permettere alla società di gestione o alla società di investimento di esaminare le prestazioni del depositario a fronte delle funzioni attribuitegli. I mezzi e le procedure di cui alle lettere da a) a p) sono illustrati dettagliatamente nel contratto di nomina del depositario e in qualsiasi sua successiva modifica. 3.   Le parti possono convenire di trasmettersi tutte le informazioni, o parte di esse, per via elettronica, purché ne sia garantita l'adeguata registrazione. 4.   Salvo disposizione contraria nel diritto nazionale, non vige alcun obbligo di concludere un contratto scritto specifico per ciascun fondo comune. La società di gestione e il depositario possono concludere un contratto unico elencandovi i fondi comuni amministrati da tale società ai quali esso si applica. 5.   Il contratto che sancisce la nomina del depositario e qualsiasi accordo successivo indicano il diritto applicabile.
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