Art. 14 · Funzioni di custodia con riguardo alla verifica della proprietà e alla registrazione

Art. 14

Funzioni di custodia con riguardo alla verifica della proprietà e alla registrazione

In vigore dal 17 dic 2015
Funzioni di custodia con riguardo alla verifica della proprietà e alla registrazione 1.   La società di gestione o la società di investimento trasmette al depositario, al momento dell'assunzione delle funzioni e successivamente su base continuativa, tutte le informazioni pertinenti di cui questo necessita per assolvere gli obblighi a norma dell', paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2009/65/CE e assicura che il depositario riceva tutte le informazioni pertinenti dai terzi. 2.   Il depositario è considerato assolvere gli obblighi imposti dall', paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2009/65/CE se perlomeno: a) ha accesso, senza indebito ritardo, a tutte le informazioni pertinenti di cui necessita per esercitare le funzioni di verifica della proprietà e di registrazione, comprese le informazioni pertinenti che gli devono comunicare i terzi; b) dispone di informazioni sufficienti e attendibili che gli consentano di appurare che l'OICVM ha il diritto di proprietà sulle attività; c) tiene traccia delle attività che ha appurato essere di proprietà dell'OICVM: i) registrando a nome dell'OICVM le attività che ha appurato essere di sua proprietà, indicandone il rispettivo importo nozionale; ii) ed è in grado di produrre, in ogni momento, un inventario completo e aggiornato delle attività dell'OICVM, indicandone il rispettivo importo nozionale. Ai fini della lettera c), punto ii), il depositario predispone procedure atte a impedire l'attribuzione, la cessione, lo scambio o la consegna di attività registrate senza che esso, o il terzo cui è stata delegata la custodia conformemente all'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE, sia informato dell'operazione. Il depositario ha accesso, senza indebito ritardo, alle prove documentali di ciascuna operazione e posizione fornite dal pertinente terzo. La società di gestione o la società di investimento assicura che il pertinente terzo fornisca al depositario, senza indebito ritardo, i certificati o le altre prove documentali in occasione di ogni vendita o acquisto di attività ovvero di operazioni sul capitale che determinino l'emissione di strumenti finanziari, e, comunque, almeno una volta l'anno. 3.   Il depositario assicura che la società di gestione o la società di investimento predisponga e applichi procedure adeguate per appurare se le attività acquistate dall'OICVM siano correttamente registrate a nome dell'OICVM e verifica la corrispondenza tra le posizioni riportate nei registri dell'OICVM e le attività che ha appurato essere di proprietà dell'OICVM. La società di gestione o la società di investimento assicura che il depositario riceva tutte le pertinenti istruzioni e informazioni concernenti le attività dell'OICVM in modo da poter procedere alla propria procedura di verifica o di riconciliazione. 4.   Il depositario predispone e applica una procedura di attivazione di livelli successivi di intervento nelle situazioni in cui è rilevata una discrepanza, provvedendo anche all'informazione della società di gestione o della società di investimento e, se la situazione non può essere sanata, delle autorità competenti.
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