Art. 1
Definizioni
In vigore dal 17 dic 2015
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «legame»: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da una partecipazione diretta o indiretta in un'impresa che rappresenta almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto ovvero che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione dell'impresa nella quale è detenuta la partecipazione;
b) «legame di gruppo»: situazione nella quale due o più imprese o soggetti appartengono allo stesso gruppo ai sensi dell', punto 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o in base ai principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2016:438:oj#art-1