Art. 9 · Notifica dell'arrivo di una nave marittima o di un aeromobile

Art. 9

Notifica dell'arrivo di una nave marittima o di un aeromobile

In vigore dal 17 dic 2015
Notifica dell'arrivo di una nave marittima o di un aeromobile Fino alle date di introduzione dei sistemi di notifica di arrivo, di notifica di presentazione e di custodia temporanea nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, per la presentazione di una notifica di arrivo di una nave marittima o di un aeromobile di cui all'articolo 133 del codice le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:341:oj#art-9