Art. 8
Monitoraggio dell'importo di riferimento da parte delle autorità doganali
In vigore dal 17 dic 2015
Monitoraggio dell'importo di riferimento da parte delle autorità doganali
1. Fino alla data di introduzione del sistema di gestione delle garanzie cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la persona di cui all'articolo 155, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 specifica nella domanda di garanzia globale la ripartizione dell'importo di riferimento tra gli Stati membri in cui effettua le operazioni, tranne per quanto riguarda le merci vincolate a un regime di transito unionale, che devono essere coperte dalla garanzia.
2. A norma dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l'ufficio doganale di garanzia che riceve la domanda consulta gli altri Stati membri indicati nella domanda in merito alla ripartizione dell'importo di riferimento chiesta dalla persona tenuta a fornire la garanzia.
3. A norma dell'articolo 157 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, ciascuno Stato membro è responsabile del monitoraggio della propria parte dell'importo di riferimento.
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