Art. 7
Mezzi per lo scambio e l'archiviazione di informazioni
In vigore dal 17 dic 2015
Mezzi per lo scambio e l'archiviazione di informazioni
1. Fino alle date di introduzione del sistema di gestione delle garanzie («GUM») nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per lo scambio e l'archiviazione di informazioni relative alle garanzie.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano le seguenti disposizioni per quanto riguarda lo scambio e l'archiviazione di informazioni relative alle garanzie che possono essere utilizzate in più di uno Stato membro di cui all'articolo 147 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e che sono presentate per scopi diversi dal transito:
a)
l'archiviazione delle informazioni è effettuata dalle autorità doganali di ciascuno Stato membro in conformità al sistema nazionale esistente e
b)
per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali si utilizza la posta elettronica.
3. Il punto di contatto designato in conformità all', paragrafo 2, è responsabile dello scambio di cui al paragrafo 2, lettera b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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