Art. 55 · Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Art. 55

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446

In vigore dal 17 dic 2015
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446 Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato: 1) all' sono aggiunti i paragrafi seguenti: «3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data di inizio della prima fase di potenziamento del sistema delle informazioni tariffarie vincolanti (ITV) e del sistema Sorveglianza 2 di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'allegato A, colonna 1a, del presente regolamento non si applica e si applicano i rispettivi requisiti in materia di dati figuranti negli allegati da 2 a 5 del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (*1). In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data di potenziamento del sistema AEO di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'allegato A, colonna 2, del presente regolamento non si applica e si applicano i rispettivi requisiti in materia di dati figuranti negli allegati 6 e 7 del regolamento delegato (UE) 2016/341. 4.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, per i sistemi informatici elencati nell'allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2016/341, fino alle rispettive date di introduzione o di potenziamento dei pertinenti sistemi informatici di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, i requisiti comuni in materia di dati figuranti nell'allegato B del presente regolamento non si applicano. Per i sistemi informatici elencati nell'allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2016/341, fino alle rispettive date di introduzione o di potenziamento dei pertinenti sistemi informatici di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, lo scambio e l'archiviazione delle informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale sono soggetti ai requisiti in materia di dati figuranti nell'allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341. Se i requisiti in materia di dati per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale non figurano nell'allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341, gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi requisiti in materia di dati siano tali da garantire l'applicazione delle disposizioni che disciplinano tali dichiarazioni e notifiche e tale prova della posizione doganale. 5.   Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono decidere che opportuni requisiti in materia di dati, alternativi rispetto a quelli stabiliti nell'allegato A del presente regolamento, debbano essere applicati con riguardo alle seguenti domande e autorizzazioni: a) le domande e le autorizzazioni relative alla semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci; b) le domande e le autorizzazioni relative alle garanzie globali; c) le domande e le autorizzazioni di dilazione di pagamento; d) le domande e le autorizzazioni per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea di cui all'articolo 148 del codice; e) le domanda e le autorizzazioni di servizio regolare di trasporto marittimo; f) le domande e le autorizzazioni di emittente autorizzato; g) le domande e le autorizzazioni per la qualifica di pesatore autorizzato di banane; h) le domande e le autorizzazioni di autovalutazione; i) le domande e le autorizzazioni per la qualifica di destinatario autorizzato per operazioni TIR; j) le domande e le autorizzazioni per la qualifica di speditore autorizzato per il transito unionale; k) le domande e le autorizzazioni per la qualifica di destinatario autorizzato per il transito unionale; l) le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo di sigilli di un modello particolare; m) le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo di una dichiarazione di transito con una serie di dati ridotta; n) le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione doganale. 6.   Se uno Stato membro decide, in conformità al paragrafo 5, che devono essere applicati requisiti alternativi in materia di dati, esso si accerta che tali requisiti alternativi permettano allo Stato membro di verificare che le condizioni per la concessione dell'autorizzazione in questione sono soddisfatte e che comprendano almeno i seguenti elementi: a) l'identificazione del richiedente/titolare dell'autorizzazione (dato 3/2 Identificazione del richiedente/titolare dell'autorizzazione o decisione o, in assenza di un numero EORI valido del richiedente, dato 3/1 Richiedente/Titolare dell'autorizzazione o decisione); b) il tipo di domanda o autorizzazione (dato 1/1 Tipo di codice della domanda/decisione); c) l'utilizzo dell'autorizzazione in uno o più Stati membri (dato 1/4 Validità geografica — Unione), ove applicabile. 7.   Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU le autorità doganali possono autorizzare che siano applicati i requisiti in materia di dati per le domande e le autorizzazioni di cui all'allegato 12 del regolamento delegato (UE) 2016/341 anziché i requisiti in materia di dati figuranti nell'allegato A del presente regolamento per le seguenti procedure: a) le domande e le autorizzazioni per l'uso della dichiarazione semplificata; b) le domande e le autorizzazioni di sdoganamento centralizzato; c) le domande e le autorizzazioni per l'iscrizione dei dati nelle scritture del dichiarante; d) le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo del regime di perfezionamento attivo; e) le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo del regime di perfezionamento passivo; f) le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo del regime di uso finale; g) le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo del regime di ammissione temporanea; h) le domande e le autorizzazioni per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale. 8.   In deroga al paragrafo 7, fino alle date di introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES) nell'ambito del CDU o di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione, se una domanda di autorizzazione è basata su una dichiarazione doganale in conformità all'articolo 163, paragrafo 1, del presente regolamento, la dichiarazione doganale contiene anche i seguenti dati: a) requisiti in materia di dati comuni a tutti i regimi: — natura dell'operazione di perfezionamento, di trasformazione o di utilizzo delle merci, — descrizioni tecniche delle merci e/o dei prodotti trasformati e relativi mezzi d'identificazione, — termine previsto per l'appuramento del regime, — ufficio di appuramento proposto (non per uso finale), e — luogo di perfezionamento o di utilizzo, b) requisiti in materia di dati specifici per il regime del perfezionamento attivo: — codici relativi alle condizioni economiche di cui all'appendice dell'allegato 12 del regolamento delegato (UE) 2016/341, — tasso di rendimento stimato o modalità per la sua determinazione, e — se il calcolo dell'importo del dazio all'importazione dovrebbe essere effettuato in conformità all'articolo 86, paragrafo 3, del codice (indicare “sì” o “no”). (*1)  Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446, (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1)»;" 2) all' sono aggiunti i commi seguenti: «In deroga al primo comma, fino alla data di potenziamento del sistema EORI di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, i requisiti comuni in materia di dati di cui all'allegato 12-01 non si applicano. Fino alla data di potenziamento del sistema EORI gli Stati membri raccolgono e archiviano i seguenti dati come indicato nell'allegato 9, appendice E, del regolamento delegato (UE) 2016/341, che costituiscono la registrazione EORI: a) i dati elencati all'allegato 9, appendice E, punti da 1 a 4, del regolamento delegato (UE) 2016/341; b) ove richiesto dai sistemi nazionali, i dati elencati all'allegato 9, appendice E, punti da 5 a 12, del regolamento delegato (UE) 2016/341. Gli Stati membri inseriscono periodicamente nel sistema EORI i dati raccolti conformemente al terzo comma del presente articolo. In deroga al secondo e terzo comma del presente articolo, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere se raccogliere il dato di cui all'allegato 12-01, titolo I, capitolo 3, punto 4. Se è raccolto dagli Stati membri, tale dato è caricato nel sistema EORI non appena possibile dopo il potenziamento di detto sistema.»; 3) all'articolo 104 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «3.   Fino alle date di potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, il paragrafo 2 del presente articolo non si applica e la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata è oggetto di esonero per le merci contenute in spedizioni postali. 4.   Fino alla data di potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata è oggetto di esonero per le merci contenute in una spedizione il cui valore intrinseco non superi 22 EUR, a condizione che le autorità doganali accettino, con l'accordo dell'operatore economico, di effettuare un'analisi dei rischi utilizzando le informazioni contenute nel sistema usato dall'operatore economico o fornite da tale sistema.»; 4) all'articolo 106 è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, fino alla data di potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata entro i seguenti termini: a) per i voli di durata inferiore a quattro ore, al più tardi al momento della partenza effettiva dell'aeromobile; e b) per i voli di durata pari o superiore a quattro ore, almeno quattro ore prima dell'arrivo dell'aeromobile nel primo aeroporto situato nel territorio doganale dell'Unione.»; 5) all'articolo 112 è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Fino alle date di potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, i paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano.»; 6) all'articolo 113 è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   Fino alle date di potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano.»; 7) è inserito il seguente articolo 122 bis: «Articolo 122 bis Sistema di informazione e comunicazione RSS (Articolo 155, paragrafo 2, del codice) 1.   Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la Commissione e le autorità doganali degli Stati membri archiviano le informazioni seguenti e vi accedono tramite un sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo: a) i dati contenuti nelle domande; b) le autorizzazioni relative ai servizi regolari di trasporto marittimo e, se del caso, la modifica o revoca delle stesse; c) i nomi dei porti di scalo e i nomi delle navi destinate al servizio; d) ogni altra informazione pertinente. 2.   Le autorità doganali dello Stato membro cui è stata presentata la domanda ne danno notifica alle autorità doganali degli altri Stati membri interessati dal servizio di trasporto marittimo tramite il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui al paragrafo 1. 3.   Se le autorità doganali destinatarie della notifica rifiutano la domanda, tale rifiuto viene comunicato tramite il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui al paragrafo 1. 4.   Il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui al paragrafo 1 è utilizzato per archiviare l'autorizzazione e notificare il rilascio della stessa alle autorità doganali degli Stati membri interessati. 5.   Se un'autorizzazione è revocata dall'autorità doganale cui è stata presentata la domanda o su richiesta della compagnia di navigazione, tale autorità doganale notifica la revoca alle autorità doganali degli Stati membri interessati dal servizio di trasporto marittimo tramite il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui al paragrafo 1.»; 8) all'articolo 124 è aggiunto il seguente paragrafo: «Fino alle data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, il primo comma del presente articolo non si applica.»; 9) è inserito il seguente articolo 124 bis: «Articolo 124 bis Prova della posizione doganale di merci unionali mediante un documento “T2L” o “T2LF” [, paragrafo 3, lettera a), del codice] Fino all'introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE e se è utilizzato un documento “T2L” o “T2LF” in formato cartaceo, si applicano le disposizioni seguenti: a) la persona interessata appone il codice “T2L” o “T2LF” nella sottocasella destra della casella 1 del formulario e il codice “T2Lbis” o “T2LFbis” nella sottocasella destra della casella 1 del o dei formulari complementari utilizzati. b) Le autorità doganali possono autorizzare qualsiasi persona ad utilizzare distinte di carico che non sono conformi a tutti i requisiti se tali persone: — sono stabilite nell'Unione, — emettono regolarmente la prova della posizione doganale di merci unionali, o le rispettive autorità doganali sanno che sono in grado di adempiere agli obblighi giuridici connessi all'utilizzo di tali prove, — non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate alla legislazione doganale o fiscale. c) Le autorizzazioni di cui alla lettera b) sono concesse soltanto se: — le autorità doganali possono assicurare la vigilanza del regime ed effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata, e — la persona interessata tiene scritture che permettono alle autorità doganali di effettuare controlli efficaci. d) Un documento “T2L” o “T2LF” è redatto in un unico esemplare. e) Se vistato dalle autorità doganali, esso reca le seguenti menzioni da indicare, per quanto possibile, nella casella “C. Ufficio di partenza”: — per documenti “T2L” o “T2LF”, il nome e il timbro dell'ufficio competente, la firma di un funzionario di tale ufficio, la data del visto e un numero di registrazione o il numero della dichiarazione di spedizione, se tale dichiarazione è necessaria, — per il formulario complementare o le distinte di carico, il numero indicato nel documento “T2L” o “T2LF”, apposto per mezzo di un timbro recante il nome dell'ufficio competente oppure scritto a mano; in quest'ultimo caso deve essere apposto anche il timbro ufficiale di tale ufficio. Tali documenti sono consegnati alla persona interessata.»; 10) all'articolo 126 è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, in caso di visto delle autorità doganali, il visto deve includere il nome e il timbro dell'ufficio doganale competente, la firma di un funzionario di detto ufficio, la data del visto e un numero di registrazione oppure il numero della dichiarazione di spedizione, se tale dichiarazione è necessaria.»; 11) è inserito il seguente articolo 126 bis: «Articolo 126 bis Prova della posizione doganale di merci unionali mediante produzione del manifesto della compagnia di navigazione [, paragrafo 3, lettera a), del codice] 1.   Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE della Commissione, il manifesto della compagnia di navigazione comprende almeno le informazioni seguenti: a) il nome e l'indirizzo completo della compagnia di navigazione; b) il nome della nave; c) il luogo e la data di carico delle merci; d) il luogo di scarico delle merci. Inoltre, per ciascuna spedizione, il manifesto contiene le seguenti informazioni: e) il riferimento alla polizza di carico marittima o ad un altro documento commerciale; f) il numero e la descrizione dei colli, nonché loro marche e numeri di riferimento; g) la descrizione commerciale usuale delle merci, con l'indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione; h) la massa lorda in chilogrammi; i) se del caso, i numeri di identificazione dei container; e j) le menzioni seguenti relative alla posizione delle merci: — la lettera “C” (che equivale a “T2L”) per le merci la cui posizione doganale di merci unionali può essere dimostrata, — la lettera “F” (che equivale a “T2LF”) per le merci la cui posizione doganale di merci unionali può essere dimostrata, destinate a o provenienti da una parte del territorio doganale dell'Unione in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE, — la lettera “N” per tutte le altre merci. 2.   In caso di visto delle autorità doganali, il manifesto della compagnia di navigazione reca il nome e il timbro dell'ufficio doganale competente, la firma di un funzionario di detto ufficio e la data del visto.»; 12) l'articolo 128 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Agevolazione per il rilascio di un mezzo di prova da parte di un emittente autorizzato»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali di ciascuno Stato membro possono autorizzare qualsiasi persona, stabilita nel territorio doganale dell'Unione, che chiede di essere autorizzata a stabilire la posizione doganale di merci unionali per mezzo di una fattura o di un documento di trasporto relativo a merci aventi posizione doganale di merci unionali il cui valore superi i 15 000 EUR, di un documento “T2L” o “T2LF” o di un manifesto della compagnia di navigazione, ad utilizzare tali documenti senza doverli presentare per il visto all'ufficio doganale competente.»; c) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «3.   Le autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono rilasciate dall'ufficio doganale competente su richiesta della persona interessata. 4.   L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 è concessa soltanto se: a) la persona interessata non ha commesso infrazioni gravi o reiterate alla legislazione doganale o fiscale; b) le autorità doganali competenti possono vigilare sul regime ed effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata; c) la persona interessata tiene scritture che permettono alle autorità competenti di effettuare controlli efficaci; e d) la persona interessata emette regolarmente la prova della posizione doganale di merci unionali, o le rispettive autorità doganali sanno che è in grado di adempiere agli obblighi giuridici connessi all'utilizzo di tali prove. 5.   Se la persona interessata ha ottenuto la qualifica di AEO in conformità all' del codice, le condizioni di cui al paragrafo 4, lettere da a) a c), del presente articolo sono considerate soddisfatte.»; 13) sono inseriti i seguenti articoli da 129 bis a 129 quinquies: «Articolo 129 bis Formalità al rilascio di un documento “T2L” o “T2LF”, di una fattura o di un documento di trasporto da parte di un emittente autorizzato [, paragrafo 3, lettera a), del codice] 1.   Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'emittente autorizzato fa una copia di ciascun documento “T2L” o “T2LF” emesso. Le autorità doganali determinano le modalità secondo le quali detta copia è presentata a fini di controllo e conservata per almeno tre anni. 2.   L'autorizzazione di cui all'articolo 128, paragrafo 2, specifica in particolare quanto segue: a) l'ufficio doganale incaricato della preautenticazione dei formulari “T2L” o “T2LF” utilizzati per la redazione dei documenti interessati ai fini dell'articolo 129 ter, paragrafo 1; b) le condizioni alle quali l'emittente autorizzato stabilisce che i formulari sono stati utilizzati correttamente; c) le categorie o i movimenti di merci esclusi; d) il termine e le modalità che l'emittente autorizzato deve rispettare per informare l'ufficio doganale competente al fine di permettergli di effettuare eventuali controlli necessari prima della partenza delle merci; e) il recto dei documenti commerciali o la casella “C. Ufficio di partenza” sul recto dei formulari utilizzati per compilare il documento “T2L” o “T2LF” e, se del caso, il formulario complementare, sono preventivamente timbrati con il timbro dell'ufficio doganale di cui al paragrafo 2, lettera a), e firmati da un funzionario di tale ufficio; oppure i) sono preventivamente timbrati con il timbro dell'ufficio doganale di cui al paragrafo 2, lettera a), e firmati da un funzionario di detto ufficio; oppure ii) sono timbrati dall'emittente autorizzato con un timbro speciale. Il timbro può essere prestampato sui formulari quando la stampa è affidata ad una tipografia autorizzata a tal fine. Le caselle 1 e 2, 4, 5 e 6 che recano il timbro speciale devono essere compilate con le seguenti informazioni: — stemma o altri simboli o lettere che caratterizzano il paese, — ufficio doganale competente, — data, — emittente autorizzato, e — numero di autorizzazione. f) Al più tardi al momento della spedizione delle merci l'emittente autorizzato compila e firma il formulario. Indica inoltre nella casella “D. Controllo dell'ufficio di partenza” del documento “T2L” o “T2LF”, o in un punto chiaramente visibile del documento commerciale utilizzato, il nome dell'ufficio doganale competente, la data di compilazione del documento e una delle seguenti diciture: — Expedidor autorizado — Godkendt afsender — Zugelassener Versender — Εγκεκριμένος αποστολέας — Authorised consignor — Expéditeur agréé — Speditore autorizzato — Toegelaten afzender — Expedidor autorizado — Hyväksytty lähettäjä — Godkänd avsändare — Schválený odesílatel — Volitatud kaubasaatja — Atzītais nosūtītājs — Įgaliotas siuntėjas — Engedélyezett feladó — Awtorizzat li jibgħat — Upoważniony nadawca — Pooblaščeni pošiljatelj — Schválený odosielateľ — Одобрен изпращач — Expeditor agreat — Ovlašteni pošiljatelj. Articolo 129 ter Agevolazioni per un emittente autorizzato [, paragrafo 3, lettera a), del codice] 1.   Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'emittente autorizzato può essere dispensato dalla firma dei documenti “T2L” o “T2LF” o dei documenti commerciali utilizzati recanti il timbro speciale di cui all'allegato 11 del presente regolamento e compilati avvalendosi di un sistema elettronico o automatico di elaborazione dei dati. Tale dispensa può essere accordata a condizione che l'emittente autorizzato abbia previamente presentato a tali autorità un impegno scritto con il quale si riconosce responsabile delle conseguenze giuridiche inerenti all'emissione di tutti i documenti “T2L” o “T2LF” o di tutti i documenti commerciali recanti il timbro speciale. 2.   I documenti “T2L” o “T2LF” o i documenti commerciali redatti secondo le disposizioni del paragrafo 1 recano, invece della firma dell'emittente autorizzato, una delle seguenti diciture: — Dispensa de firma — Fritaget for underskrift — Freistellung von der Unterschriftsleistung — Δεν απαιτείται υπογραφή — Signature waived — Dispense de signature — Dispensa dalla firma — Van ondertekening vrijgesteld — Dispensada a assinatura — Vapautettu allekirjoituksesta — Befriad från underskrift — Podpis se nevyžaduje — Allkirjanõudest loobutud — Derīgs bez paraksta — Leista nepasirašyti — Aláírás alól mentesítve — Firma mhux meħtieġa — Zwolniony ze składania podpisu — Opustitev podpisa — Oslobodenie od podpisu — Освободен от подпис — Dispensă de semnătură — Oslobođeno potpisa. Articolo 129 quater Autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione dopo la partenza (Articolo 153, paragrafo 2, del codice) Fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare le compagnie di navigazione a redigere il manifesto di cui all'articolo 199, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, inteso a dimostrare la posizione doganale di merci unionali, al più tardi il giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima del suo arrivo al porto di destinazione. Articolo 129 quinquies Condizioni per l'autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione dopo la partenza (Articolo 153, paragrafo 2, del codice) 1.   Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato alla decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione inteso a dimostrare la posizione doganale delle merci unionali, al più tardi, il giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione, è accordata esclusivamente alle compagnie di navigazione internazionali che soddisfano le seguenti condizioni: a) sono stabilite nell'Unione; b) emettono regolarmente la prova della posizione doganale di merci unionali, o le rispettive autorità doganali sanno che sono in grado di adempiere agli obblighi giuridici connessi all'utilizzo di tali prove; c) non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate alla legislazione doganale o fiscale; d) utilizzano sistemi di scambio elettronico di dati per trasmettere le informazioni tra i porti di partenza e di destinazione nel territorio doganale dell'Unione; e) effettuano un numero significativo di viaggi tra gli Stati membri secondo itinerari riconosciuti. 2.   Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 sono concesse soltanto se: a) le autorità doganali possono assicurare la vigilanza del regime ed effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata; e b) la persona interessata tiene scritture che permettono alle autorità competenti di effettuare controlli efficaci. 3.   Se la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all', paragrafo 2, lettera a), del codice, i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo sono considerati soddisfatti. 4.   Al ricevimento della domanda, le autorità doganali dello Stato membro nel quale la compagnia di navigazione è stabilita ne danno notifica agli Stati membri sul cui territorio sono situati rispettivamente i porti di partenza e di destinazione previsti. Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni della data della notifica, le autorità doganali autorizzano l'uso della procedura semplificata di cui all'articolo 129 quater. Tale autorizzazione è valida negli Stati membri interessati e si applica soltanto alle operazioni di trasporto effettuate tra i porti indicati nella suddetta autorizzazione. 5.   La semplificazione si applica come segue: a) il manifesto per il porto di partenza viene trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati al porto di destinazione; b) la compagnia di navigazione appone sul manifesto le indicazioni che figurano all'articolo 126 bis; c) il manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati è presentato alle autorità doganali del porto di partenza al più tardi il giorno lavorativo successivo alla partenza della nave, e in ogni caso prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione. Le autorità doganali possono chiedere una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati quando non hanno accesso a un sistema d'informazione approvato dalle autorità doganali in cui figuri detto manifesto; d) il manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio di dati è presentato alle autorità doganali del porto di destinazione. Le autorità doganali possono chiedere una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati quando non hanno accesso a un sistema d'informazione approvato dalle autorità doganali in cui figuri detto manifesto. 6.   Sono effettuate le seguenti notifiche: a) la compagnia di navigazione notifica alle autorità doganali qualsiasi infrazione e irregolarità; b) le autorità doganali del porto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione e irregolarità alle autorità doganali del porto di partenza e all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.»; 14) all'articolo 138 è aggiunto il testo seguente: «Tuttavia, fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali d'importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE dello Stato membro in cui le merci si considerano dichiarate, si applicano le seguenti disposizioni: a) la lettera f) del primo comma si applica unicamente se le merci in questione beneficiano anche dell'esenzione dalle altre imposte; e b) le merci il cui valore intrinseco non superi 22 EUR si considerano dichiarate per l'immissione in libera pratica in conformità all'articolo 141.»; 15) all'articolo 141 è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE per lo Stato membro in cui le merci si considerano dichiarate, le merci il cui valore intrinseco non superi 22 EUR si considerano dichiarate per l'immissione in libera pratica alla loro presentazione in dogana, conformemente all'articolo 139 del codice, a condizione che i dati richiesti siano accettati dalle autorità doganali.»; 16) all'articolo 144 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione necessari per la presentazione di notifiche di presentazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica delle merci contenute in spedizioni postali di cui al primo comma si considera presentata e accettata all'atto della loro presentazione in dogana, a condizione che le merci siano corredate di una dichiarazione CN 22 e/o CN 23 o di entrambe. Nei casi di cui all'articolo 141, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, il destinatario è considerato dichiarante e, se del caso, debitore. Nei casi di cui all'articolo 141, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 4, lo speditore è considerato dichiarante e, se del caso, debitore. Le autorità doganali possono stabilire che gli operatori postali siano considerati dichiaranti e, se del caso, debitori.»; 17) all'articolo 146 è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   Fino alle rispettive date di introduzione dell'AES e di potenziamento dei sistemi nazionali d'importazione pertinenti di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE e fatto salvo l'articolo 105, paragrafo 1, del codice, le autorità doganali possono autorizzare termini diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.»; 18) all'articolo 181 è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   Fino alle date di introduzione del sistema dei bollettini di informazione (INF) per i regimi speciali nell'ambito del CDU cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, in deroga al paragrafo 1 del presente articolo possono essere utilizzati mezzi diversi dai procedimenti informatici.»; 19) all'articolo 184 è aggiunto il comma seguente: «Fino alle date di potenziamento del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'MRN di una dichiarazione di transito è presentato alle autorità doganali con uno dei mezzi specificati alle lettere b) e c) del primo comma.».
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