Art. 48 · Verifica di un elenco di manifesti utilizzati come dichiarazione di transito basata su supporto cartaceo per merci trasportate per via aerea

Art. 48

Verifica di un elenco di manifesti utilizzati come dichiarazione di transito basata su supporto cartaceo per merci trasportate per via aerea

In vigore dal 17 dic 2015
Verifica di un elenco di manifesti utilizzati come dichiarazione di transito basata su supporto cartaceo per merci trasportate per via aerea 1.   Una volta al mese le autorità doganali competenti di ciascun aeroporto di destinazione autenticano un elenco, compilato dalle compagnie aeree, dei manifesti che sono stati loro presentati nel mese precedente e lo trasmettono alle autorità doganali di ciascun aeroporto di partenza. 2.   Tale elenco comprende le informazioni seguenti per ciascun manifesto: a) il numero del manifesto; b) il codice che lo identifica come dichiarazione di transito conformemente all', paragrafo 1, lettere a) e b); c) il nome della compagnia aerea che ha trasportato le merci; d) il numero del volo; e e) la data del volo. 3.   L'autorizzazione di cui all' può altresì prevedere che le compagnie aeree stesse possano trasmettere l'elenco di cui al paragrafo 1 alle autorità doganali competenti di ciascun aeroporto di partenza. 4.   In caso di constatazione di irregolarità rispetto alle informazioni contenute nei manifesti che figurano in tale elenco, le autorità doganali competenti dell'aeroporto di destinazione informano le autorità doganali competenti dell'aeroporto di partenza e l'autorità doganale competente che ha rilasciato l'autorizzazione, facendo riferimento in particolare alle lettere di vettura aerea relative alle merci che hanno dato luogo alle constatazioni.
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