Art. 47
Formalità che devono essere espletate dalla compagnia aerea
In vigore dal 17 dic 2015
Formalità che devono essere espletate dalla compagnia aerea
1. La compagnia aerea inserisce nel manifesto le seguenti informazioni:
a)
il codice «T1» se le merci circolano in regime di transito unionale esterno a norma dell'articolo 226 del codice;
b)
il codice «T2F» nel caso di cui all'articolo 188 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
c)
il nome della compagnia aerea che trasporta le merci;
d)
il numero del volo;
e)
la data del volo;
f)
l'aeroporto di partenza e l'aeroporto di destinazione.
2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, per ogni spedizione la compagnia aerea specifica nel manifesto le seguenti informazioni:
a)
il numero della lettera di vettura aerea;
b)
il numero di colli;
c)
la descrizione commerciale delle merci con l'indicazione di tutte le informazioni necessarie alla loro identificazione;
d)
la massa lorda.
3. In caso di collettame, la descrizione delle merci nel manifesto è sostituita, se necessario, dalla menzione «Consolidamento», eventualmente in forma abbreviata. In tal caso le lettere di vettura aerea concernenti le spedizioni riprese sul manifesto riportano la descrizione commerciale delle merci, con l'indicazione di tutte le informazioni necessarie alla loro identificazione. Tali lettere di vettura aerea sono allegate al manifesto.
4. La compagnia aerea data e firma il manifesto.
5. Il manifesto è presentato in almeno due esemplari alle autorità doganali competenti dell'aeroporto di partenza, che ne conservano uno.
6. Un esemplare del manifesto è presentato alle autorità doganali competenti dell'aeroporto di destinazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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