Art. 45 · Utilizzo di un regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia

Art. 45

Utilizzo di un regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia

In vigore dal 17 dic 2015
Utilizzo di un regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia A condizione che l'attuazione delle misure unionali applicabili alle merci vincolate al regime di transito unionale sia garantita: a) gli Stati membri hanno il diritto di continuare ad applicare altri regimi di transito unionale basati su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia già previsti nell'ambito di accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra di essi; e b) ogni Stato membro ha il diritto di continuare ad applicare altri regimi di transito unionale basati su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia per le merci non destinate ad essere trasportate nel territorio di un altro Stato membro.
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