Art. 42
Utilizzo del regime di transito unionale
In vigore dal 17 dic 2015
Utilizzo del regime di transito unionale
1. Qualora si applichi il regime di transito unionale, l' e gli articoli da 29 a 45 non escludono la possibilità di avvalersi del regime di cui agli articoli 188, 189 e 190 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e agli articoli da 291 a 312 e all'allegato 72-04, punto 19, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447; l', paragrafo 4, e l' del presente regolamento si applicano comunque.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1 un riferimento all'MRN della dichiarazione di transito è apposto chiaramente, al momento della redazione della lettera di vettura CIM, nella casella riservata all'indicazione dei documenti di accompagnamento.
3. Inoltre l'esemplare 2 della lettera di vettura CIM è autenticato dall'impresa ferroviaria competente per l'ultima stazione ferroviaria interessata dall'operazione di transito unionale. Tale impresa autentica il documento dopo aver accertato che il trasporto delle merci è scortato dalla dichiarazione di transito unionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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