Art. 42 · Utilizzo del regime di transito unionale

Art. 42

Utilizzo del regime di transito unionale

In vigore dal 17 dic 2015
Utilizzo del regime di transito unionale 1.   Qualora si applichi il regime di transito unionale, l' e gli articoli da 29 a 45 non escludono la possibilità di avvalersi del regime di cui agli articoli 188, 189 e 190 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e agli articoli da 291 a 312 e all'allegato 72-04, punto 19, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447; l', paragrafo 4, e l' del presente regolamento si applicano comunque. 2.   Nei casi di cui al paragrafo 1 un riferimento all'MRN della dichiarazione di transito è apposto chiaramente, al momento della redazione della lettera di vettura CIM, nella casella riservata all'indicazione dei documenti di accompagnamento. 3.   Inoltre l'esemplare 2 della lettera di vettura CIM è autenticato dall'impresa ferroviaria competente per l'ultima stazione ferroviaria interessata dall'operazione di transito unionale. Tale impresa autentica il documento dopo aver accertato che il trasporto delle merci è scortato dalla dichiarazione di transito unionale.
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