Art. 39
Regime di transito interno
In vigore dal 17 dic 2015
Regime di transito interno
1. Se si applicano le disposizioni della convenzione relativa ad un regime comune di transito e le merci unionali sono trasportate attraverso uno o più paesi di transito comune, tali merci sono vincolate al regime di transito unionale interno per l'intero percorso, dalla stazione di partenza nel territorio doganale dell'Unione fino alla stazione di destinazione nel territorio doganale dell'Unione, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro, senza presentazione della lettera di vettura CIM e delle merci all'ufficio doganale di partenza e senza apporre o stampare le etichette di cui all', paragrafo 4.
Non è necessario espletare alcuna formalità presso l'ufficio doganale di destinazione.
2. Quando merci unionali sono trasportate per ferrovia da un punto situato in uno Stato membro a un punto situato in un altro Stato membro con attraversamento di uno o più territori di un paese terzo diverso da un paese di transito comune, si applica il regime di transito unionale interno. In tal caso le disposizioni del paragrafo 1 si applicano mutatis mutandis.
3. Nel caso di cui al paragrafo 2 del presente articolo il regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia è sospeso nel territorio del paese terzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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