Art. 36 · Formalità presso l'ufficio doganale di destinazione

Art. 36

Formalità presso l'ufficio doganale di destinazione

In vigore dal 17 dic 2015
Formalità presso l'ufficio doganale di destinazione 1.   Quando le merci vincolate al regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia arrivano all'ufficio doganale di destinazione, l'impresa ferroviaria autorizzata presenta in tale ufficio doganale: a) le merci; b) gli esemplari 2 e 3 della lettera di vettura CIM. L'ufficio doganale di destinazione restituisce l'esemplare 2 della lettera di vettura CIM all'impresa ferroviaria autorizzata dopo averlo timbrato e ne conserva l'esemplare 3. 2.   L'ufficio doganale competente per la stazione di destinazione assolve la funzione di ufficio doganale di destinazione. Tuttavia, se le merci sono immesse in libera pratica o vincolate a un altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio doganale competente per tale stazione assolve la funzione di ufficio doganale di destinazione. Tale ufficio doganale timbra gli esemplari 2 e 3 della lettera di vettura CIM e la copia supplementare dell'esemplare 3 presentati dall'impresa ferroviaria autorizzata e appone su detti esemplari una delle seguenti menzioni: — Cleared, — Dédouané, — Verzollt, — Sdoganato, — Vrijgemaakt, — Toldbehandlet, — Εκτελωνισμένο, — Despachado de aduana, — Desalfandegado, — Tulliselvitetty, — Tullklarerat, — Propuštěno, — Lõpetatud, — Nomuitots, — Išleista, — Vámkezelve, — Mgħoddija, — Odprawiony, — Ocarinjeno, — Prepustené, — Оформено, — Vămuit, oppure — Ocarinjeno. Tale ufficio doganale restituisce senza indugio gli esemplari 2 e 3 della lettera di vettura CIM all'impresa ferroviaria autorizzata dopo averli timbrati e conserva la copia supplementare dell'esemplare 3 della lettera di vettura CIM. 3.   La procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applica ai prodotti sottoposti ad accisa definiti all', paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (6). 4.   Nel caso di cui al paragrafo 2 del presente articolo l'autorità doganale competente dello Stato membro di destinazione può chiedere una verifica a posteriori dei visti apposti dall'autorità doganale competente per la stazione intermedia sugli esemplari 2 e 3 della lettera di vettura CIM. 5.   L', paragrafi 1, 2 e 3, si applica all'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia quando l'operazione di trasporto ha inizio all'interno del territorio doganale dell'Unione e deve concludersi all'esterno di tale territorio. L'ufficio doganale competente per la stazione di frontiera attraverso la quale le merci in regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia lasciano il territorio doganale dell'Unione assolve la funzione di ufficio doganale di destinazione. Non è necessario espletare alcuna formalità presso l'ufficio doganale di destinazione.
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