Art. 34 · Distinte di carico

Art. 34

Distinte di carico

In vigore dal 17 dic 2015
Distinte di carico 1.   Se una lettera di vettura CIM riguarda più di un vagone o di un container, possono essere utilizzate le distinte di carico figuranti nel formulario di cui all'allegato 11. 2.   Le distinte di carico recano il numero del vagone cui si riferisce la lettera di vettura CIM oppure, se del caso, il numero del container contenente le merci. 3.   Per le operazioni di trasporto aventi inizio all'interno nel territorio doganale dell'Unione e comprendenti sia merci vincolate al regime di transito unionale esterno sia merci vincolate al regime di transito unionale interno sono compilate distinte di carico separate. I numeri d'ordine delle distinte di carico relative a ciascuna delle due categorie di merci sono indicati nella casella riservata alla descrizione delle merci nella lettera di vettura CIM. 4.   Le distinte di carico che accompagnano la lettera di vettura CIM costituiscono parte integrante della stessa e producono gli stessi effetti giuridici. 5.   L'originale delle distinte di carico è autenticato dal timbro della stazione di spedizione.
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