Art. 32 · Obblighi dell'impresa ferroviaria autorizzata

Art. 32

Obblighi dell'impresa ferroviaria autorizzata

In vigore dal 17 dic 2015
Obblighi dell'impresa ferroviaria autorizzata 1.   Le merci sono successivamente prese in consegna e trasportate da diverse imprese ferroviarie autorizzate a livello nazionale e le imprese ferroviarie autorizzate che partecipano al trasporto si dichiarano congiuntamente responsabili nei confronti dell'autorità doganale per eventuali obbligazioni doganali. 2.   Fatti salvi gli obblighi del titolare del regime di cui all'articolo 233, paragrafi 1 e 2, del codice, anche le altre imprese ferroviarie autorizzate che prendono in consegna le merci durante l'operazione di trasporto e che sono indicate nella casella 57 della lettera di vettura CIM sono responsabili della corretta applicazione del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia. 3.   Le imprese ferroviarie, in cooperazione tra loro, gestiscono un sistema convenuto di comune accordo per verificare e indagare le irregolarità dei loro movimenti di merci e sono responsabili: a) della liquidazione separata dei costi di trasporto sulla base delle informazioni che devono essere tenute a disposizione per ogni operazione di transito unionale relativa a merci trasportate per ferrovia e per ogni mese con riguardo alle imprese ferroviarie autorizzate indipendenti che partecipano all'operazione in ciascuno Stato membro; b) della ripartizione dei costi di trasporto per ogni Stato membro nel cui territorio le merci entrano nel corso dell'operazione di transito unionale per le merci trasportate per ferrovia; e c) del pagamento della rispettiva quota dei costi sostenuti da ciascuna delle imprese ferroviarie autorizzate cooperanti.
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