Art. 31
Titolare del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia e relativi obblighi
In vigore dal 17 dic 2015
Titolare del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia e relativi obblighi
1. Il titolare del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia è uno dei seguenti:
a)
un'impresa ferroviaria autorizzata stabilita in uno Stato membro che accetta di trasportare le merci sotto scorta di una lettera di vettura CIM utilizzata come dichiarazione di transito ai fini dell'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia e che compila la casella 58b della lettera di vettura CIM barrando la casella «sì» e inserendo il proprio codice UIC; oppure
b)
quando l'operazione di trasporto ha inizio al di fuori del territorio doganale dell'Unione e le merci entrano in detto territorio doganale, qualsiasi altra impresa ferroviaria autorizzata stabilita in uno Stato membro a nome della quale la casella 58b è compilata da un'impresa ferroviaria di un paese terzo.
2. Il titolare del regime si assume la responsabilità della dichiarazione implicita secondo la quale anche le imprese ferroviarie successive o sostitutive che partecipano all'operazione di transito unionale basato su supporto cartaceo soddisfano i requisiti del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia.
Storico versioni
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