Art. 27
Autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea
In vigore dal 17 dic 2015
Autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea
1. L'autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea è concessa ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:
a)
il richiedente è una compagnia aerea che opera un numero significativo di voli tra aeroporti dell'Unione;
b)
il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell'Unione o ha la propria sede statutaria, l'amministrazione centrale o una stabile organizzazione nell'Unione;
c)
il richiedente utilizza regolarmente il regime di transito unionale o l'autorità doganale competente sa che è in grado di adempiere agli obblighi previsti da tale regime e
d)
il richiedente non ha commesso infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale o fiscale.
2. Nel momento in cui accettano la domanda di autorizzazione, le autorità doganali competenti notificano tale domanda agli altri Stati membri sul cui territorio sono situati gli aeroporti di partenza e di destinazione collegati da sistemi elettronici che consentono lo scambio di informazioni.
Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni dalla data della notifica, le autorità doganali competenti rilasciano l'autorizzazione.
3. L'autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea si applica alle operazioni di transito unionale tra gli aeroporti specificati nell'autorizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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