Art. 25 · Autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia

Art. 25

Autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia

In vigore dal 17 dic 2015
Autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia 1.   L'autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia è concessa ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni: a) il richiedente è un'impresa ferroviaria; b) il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell'Unione; c) il richiedente utilizza regolarmente il regime di transito unionale o l'autorità doganale competente sa che è in grado di adempiere agli obblighi previsti da tale regime e d) il richiedente non ha commesso infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale o fiscale. 2.   L'autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia si applica in tutti gli Stati membri.
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