Art. 24 · Disposizioni generali

Art. 24

Disposizioni generali

In vigore dal 17 dic 2015
Disposizioni generali 1.   Fino alle date di potenziamento dell'NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE si applica il regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia, per via aerea o marittima di cui agli e da 29 a 51 del presente regolamento. 2.   Fino al 1o maggio 2018 i regimi di transito unionale basati su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea o marittima di cui agli del presente regolamento si applicano agli operatori economici che non hanno ancora potenziato i sistemi necessari per l'applicazione dell'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice. Fino a tale data i regimi di cui agli sono ritenuti equivalenti al regime di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice e non è richiesta una garanzia a norma dell'articolo 89, paragrafo 8, lettera d), del codice.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:341:oj#art-24