Art. 23
Mezzi da utilizzare per lo scambio di informazioni standardizzato
In vigore dal 17 dic 2015
Mezzi da utilizzare per lo scambio di informazioni standardizzato
1. Fino alle date di introduzione del sistema dei bollettini di informazione (INF) per i regimi speciali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per lo scambio di informazioni standardizzato.
2. Se mezzi diversi dai procedimenti informatici sono impiegati per uno scambio di informazioni standardizzato di cui all'articolo 181 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, sono utilizzati i bollettini di informazione di cui all'allegato 13 del presente regolamento.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, i bollettini di informazione di cui all'allegato 13 vanno letti secondo la tabella di corrispondenza figurante nell'appendice.
4. Se uno scambio di informazioni standardizzato di cui all'articolo 181 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è richiesto per il caso contemplato all', punto 27, di detto regolamento, qualsiasi metodo di scambio di informazioni standardizzato può essere utilizzato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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