Art. 19
Archiviazione delle informazioni
In vigore dal 17 dic 2015
Archiviazione delle informazioni
1. Gli Stati membri trasmettono l'elenco delle domande e delle autorizzazioni di sdoganamento centralizzato alla Commissione, che le archivia nel gruppo corrispondente nel Centro risorse di comunicazione e informazione per amministrazioni, imprese e cittadini (CIRCABC).
2. Gli Stati membri tengono aggiornato l'elenco di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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