Art. 19 · Archiviazione delle informazioni

Art. 19

Archiviazione delle informazioni

In vigore dal 17 dic 2015
Archiviazione delle informazioni 1.   Gli Stati membri trasmettono l'elenco delle domande e delle autorizzazioni di sdoganamento centralizzato alla Commissione, che le archivia nel gruppo corrispondente nel Centro risorse di comunicazione e informazione per amministrazioni, imprese e cittadini (CIRCABC). 2.   Gli Stati membri tengono aggiornato l'elenco di cui al paragrafo 1.
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