Art. 18 · Mezzi di scambio di informazioni per lo sdoganamento centralizzato

Art. 18

Mezzi di scambio di informazioni per lo sdoganamento centralizzato

In vigore dal 17 dic 2015
Mezzi di scambio di informazioni per lo sdoganamento centralizzato 1.   Fino alle rispettive date di introduzione del sistema di sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI) nell'ambito del CDU e dell'AES di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali competenti per concedere un'autorizzazione di sdoganamento centralizzato cooperano per definire le modalità atte a garantire il rispetto dell'articolo 179, paragrafi 4 e 5, del codice. 2.   Le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e tra queste e i titolari delle autorizzazioni di sdoganamento centralizzato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:341:oj#art-18