Art. 8
Diversificazione a livello di emittente e di emissione
In vigore dal 16 dic 2015
Diversificazione a livello di emittente e di emissione
1. Il Comitato fissa un massimale del 30 % per quanto concerne la quota di ogni singola emissione in cui possono essere investiti gli importi detenuti nel Fondo. Tale massimale può essere superato solo nel caso in cui, data la natura dell'investimento, l'acquisto di qualsiasi importo di un titolo di un determinato investimento comporti la proprietà del 100 % del corrispondente numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN).
2. Il Comitato fissa un massimale del 30 % per quanto concerne la quota del totale delle emissioni di ogni singolo emittente in cui possono essere investiti gli importi detenuti nel Fondo.
Storico versioni
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