Art. 7
Diversificazione geografica
In vigore dal 16 dic 2015
Diversificazione geografica
1. Gli investimenti realizzati con gli importi detenuti nel Fondo sono diversificati sotto il profilo geografico, tenendo in considerazione la struttura e la composizione di tutte le spese del Fondo stimate nella parte II del bilancio del Comitato, a norma dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 806/2014.
2. Le esposizioni verso le attività ammissibili di cui all' di emittenti stabiliti in un dato Stato membro partecipante, come quota delle esposizioni totali del Fondo, non rappresentano più di 1,2 volte la quota di contributi ex ante versati, in conformità dell'articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014, dagli enti autorizzati nello Stato membro corrispondente.
3. Le esposizioni verso le attività ammissibili di cui all' di emittenti stabiliti in un determinato Stato membro non partecipante o in un dato paese terzo, espresse in percentuale del totale delle esposizioni del Fondo, sono sufficientemente diversificate sotto il profilo geografico, tenendo conto di criteri quali le dimensioni dell'economia, lo spessore e la liquidità del mercato finanziario e le ulteriori opportunità di investimento, anche in termini di diversificazione del rischio.
Detta esposizione non supera in ogni caso il limite massimo stabilito al paragrafo 2.
Storico versioni
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