Art. 3 · Obiettivi di investimento

Art. 3

Obiettivi di investimento

In vigore dal 16 dic 2015
Obiettivi di investimento 1.   Il Comitato adotta una strategia di investimento prudente e sicura, allo scopo di tutelare il valore degli importi detenuti nel Fondo e di soddisfare i requisiti di liquidità del Fondo. Il Comitato prende in considerazione sia la capacità finanziaria del Fondo che le erogazioni previste in conformità con la missione del Fondo, quale definita all'articolo 76 del regolamento (UE) n. 806/2014. Il Comitato tiene conto di tutte le informazioni disponibili, le ipotesi adeguate e gli scenari di stress. 2.   La strategia di investimento comprende una definizione della propensione al rischio, che quantifica la perdita potenziale massima tollerabile nell'arco di un determinato periodo di tempo con una probabilità definita. 3.   Gli importi di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento sono investiti in blocco, come un unico insieme di risorse, indipendentemente dalla divisione del Fondo in comparti nazionali di cui all'articolo 77 del regolamento (UE) n. 806/2014.
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