Art. 16 · Esternalizzazione

Art. 16

Esternalizzazione

In vigore dal 16 dic 2015
Esternalizzazione 1.   Il Comitato in sessione esecutiva può decidere in merito all'esternalizzazione totale o parziale di attività specifiche attribuite al Comitato dall'articolo 75, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014. 2.   Il Comitato può affidare le attività di cui al paragrafo 1 solamente a uno o più enti di diritto pubblico, alle banche centrali del SEBC, a istituzioni internazionali istituite a norma del diritto internazionale pubblico o ad enti istituiti a norma del diritto dell'Unione, purché questi abbiano una prassi consolidata nella gestione di investimenti simili e fatta salva la facoltà del fornitore di servizi di avvalersi dei servizi prestati da terzi. 3.   Il mandato conferito dal Comitato al prestatore di servizi per la realizzazione degli investimenti indica chiaramente almeno i requisiti in materia di durata, scadenza, universo ammissibile e benchmarking, e stabilisce un quadro per quanto concerne la presentazione di relazioni periodiche al Comitato. 4.   Qualsiasi contratto stipulato tra il Comitato e un fornitore di servizi per le attività di cui al paragrafo 1 include clausole che disciplinano i diritti di annullamento del Comitato, le catene dell'esternalizzazione e i casi di inadempimento da parte del prestatore di servizi. 5.   La sessione esecutiva del Comitato informa la sessione plenaria in merito alle decisioni imminenti in materia di esternalizzazione. 6.   Il Comitato, ove esternalizzi totalmente o parzialmente le attività di cui al paragrafo 1, resta pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi che gli incombono ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 e del presente regolamento. 7.   Qualora decida di esternalizzare le attività di cui al paragrafo 1, il Comitato fa riferimento alle migliori pratiche commerciali in materia di esternalizzazione nel settore finanziario. 8.   Il Comitato, nel caso in cui esternalizzi totalmente o parzialmente le attività di cui al paragrafo 1, provvede in ogni momento a che: a) l'esternalizzazione non comporti la delega della sua responsabilità; b) l'esternalizzazione non escluda la responsabilità del Comitato ai sensi dell'articolo 45 e dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, né la sua indipendenza ai sensi dell'articolo 47 del medesimo; c) l'esternalizzazione non abbia per effetto di privare il Comitato dei sistemi e dei mezzi di controllo necessari per gestire i rischi ai quali è esposto; d) il prestatore di servizi applichi meccanismi di continuità operativa equivalenti a quelli del Comitato; e) il Comitato conservi le competenze e le risorse necessarie per valutare la qualità dei servizi forniti e la capacità organizzativa e l'adeguatezza patrimoniale del prestatore di servizi, per vigilare efficacemente sulle funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all'esternalizzazione; il Comitato vigili su tali funzioni e gestisca tali rischi in maniera continuativa; f) il Comitato abbia accesso diretto alle informazioni pertinenti per quanto concerne i servizi esternalizzati; g) il prestatore di servizi tutela le informazioni riservate relative al Comitato.
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