Art. 12
Principi generali supplementari
In vigore dal 16 dic 2015
Principi generali supplementari
1. Per tutte le decisioni di investimento, il Comitato tiene conto delle possibili ripercussioni sulla qualità creditizia del Fondo al fine di preservare le proprie prerogative per quanto riguarda sia i mezzi di finanziamento alternativi, secondo quanto stabilito dall'articolo 73 del regolamento (UE) n. 806/2014, sia l'accesso ai meccanismi di finanziamento in relazione alla disponibilità immediata di mezzi finanziari aggiuntivi, come previsto dall'articolo 74 del medesimo.
2. Fatto salvo l', il Comitato effettua tutte le operazioni connesse con gli investimenti del Fondo in modo da limitare gli effetti sui prezzi di mercato, anche in situazioni di tensione dei mercati.
3. Poiché un investimento o un disinvestimento immediato degli importi di cui all', paragrafo 1, potrebbe provocare ripercussioni sul mercato, il Comitato può tollerare alcune divergenze temporanee rispetto ai principi e ai criteri generali per la strategia di investimento del Fondo.
Storico versioni
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