Art. 11 · Valuta

Art. 11

Valuta

In vigore dal 16 dic 2015
Valuta 1.   Il Comitato copre il rischio di cambio in euro o valute di Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro al fine di limitare il rischio di cambio residuale per il Fondo. 2.   Se del caso, per gestire il rischio di cambio tra le diverse valute di cui al paragrafo 1, il Comitato tiene conto degli elementi di cui all', paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:451:oj#art-11