Art. 2
In vigore dal 16 dic 2015
Il mandato dei giudici supplementari del Tribunale da nominare ai sensi dell'articolo 48 del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea è articolato come segue:
a)
il mandato di sei dei dodici giudici supplementari, da nominare a decorrere dal 25 dicembre 2015, termina il 31 agosto 2016. Detti sei giudici sono scelti in modo tale che i governi di sei Stati membri propongano due giudici per il rinnovo parziale del Tribunale nel 2016. Il mandato degli altri sei giudici termina il 31 agosto 2019;
b)
il mandato di tre dei sette giudici supplementari, da nominare a decorrere dal 1o settembre 2016, termina il 31 agosto 2019. Detti tre giudici sono scelti in modo tale che i governi di tre Stati membri propongano due giudici per il rinnovo parziale del Tribunale nel 2019. Il mandato degli altri quattro giudici termina il 31 agosto 2022;
c)
il mandato di quattro dei nove giudici supplementari, da nominare a decorrere dal 1o settembre 2019, termina il 31 agosto 2022. Detti quattro giudici sono scelti in modo tale che i governi di quattro Stati membri propongano due giudici per il rinnovo parziale del Tribunale nel 2022. Il mandato degli altri cinque giudici scade il 31 agosto 2025.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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