Art. 1
In vigore dal 16 dic 2015
Il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea è così modificato:
1)
l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda la metà del numero dei giudici. Se il numero di giudici è dispari, il numero di giudici da sostituire è il numero immediatamente superiore alla metà e alternativamente il numero immediatamente inferiore alla metà del numero di giudici.
Il primo comma si applica anche al rinnovo parziale degli avvocati generali, che ha luogo ogni tre anni.»;
2)
l'articolo 48 è sostituito dal seguente:
«Articolo 48
Il Tribunale è composto di:
a)
40 giudici a decorrere dal 25 dicembre 2015;
b)
47 giudici a decorrere dal 1o settembre 2016;
c)
due giudici per Stato membro a decorrere dal 1o settembre 2019.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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