Art. 1

Art. 1

In vigore dal 16 dic 2015
Il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea è così modificato: 1) l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda la metà del numero dei giudici. Se il numero di giudici è dispari, il numero di giudici da sostituire è il numero immediatamente superiore alla metà e alternativamente il numero immediatamente inferiore alla metà del numero di giudici. Il primo comma si applica anche al rinnovo parziale degli avvocati generali, che ha luogo ogni tre anni.»; 2) l'articolo 48 è sostituito dal seguente: «Articolo 48 Il Tribunale è composto di: a) 40 giudici a decorrere dal 25 dicembre 2015; b) 47 giudici a decorrere dal 1o settembre 2016; c) due giudici per Stato membro a decorrere dal 1o settembre 2019.»
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