Art. 5 · Notifiche

Art. 5

Notifiche

In vigore dal 15 dic 2015
Notifiche Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, le seguenti informazioni relative all'anno civile precedente: a) le decisioni di concedere, rifiutare o revocare il riconoscimento di organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali, compresa la data della decisione, i nomi e i settori interessati e una sintesi dei motivi di rifiuto e di revoca del riconoscimento; b) per le organizzazioni di produttori riconosciute e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute, il valore della produzione commercializzabile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:232:oj#art-5