Art. 5
Notifiche
In vigore dal 15 dic 2015
Notifiche
Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, le seguenti informazioni relative all'anno civile precedente:
a)
le decisioni di concedere, rifiutare o revocare il riconoscimento di organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali, compresa la data della decisione, i nomi e i settori interessati e una sintesi dei motivi di rifiuto e di revoca del riconoscimento;
b)
per le organizzazioni di produttori riconosciute e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute, il valore della produzione commercializzabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2016:232:oj#art-5