Art. 1
In vigore dal 14 dic 2015
Il regolamento (UE) n. 1387/2013 è così modificato:
1)
all', i termini «nell'allegato I» sono sostituiti da «nell'allegato»;
2)
l' è così modificato:
a)
al paragrafo 1, i termini «nell'allegato I» sono sostituiti da «nell'allegato»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Commissione procede al riesame delle sospensioni per i prodotti che figurano nell'allegato nell'anno che precede la data limite per il riesame obbligatorio stabilita in tale allegato.»;
3)
l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Alla presentazione di una dichiarazione di immissione in libera pratica per i prodotti riguardo ai quali le unità supplementari sono state fornite nell'allegato, il quantitativo esatto dei prodotti importati è indicato nella “Casella n. 41: Unità supplementari” di detta dichiarazione, utilizzando l'unità di misura indicata nell'allegato.»;
4)
gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2015:2449:oj#art-1