Art. 1
In vigore dal 11 dic 2015
I periodi transitori di 15 mesi di cui rispettivamente all'articolo 497, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 89, paragrafo 5 bis, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, prorogati a norma dell' dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 591/2014, (UE) n. 1317/2014 e (UE) 2015/880, sono prorogati di ulteriori sei mesi fino al 15 giugno 2016.
Storico versioni
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