Art. 1

Art. 1

In vigore dal 11 dic 2015
All'allegato I del regolamento (CE) n. 1342/2008 è aggiunto il punto seguente: «3. In deroga al punto 1, per la gestione dello sforzo di pesca nella zona di cui al punto 2, lettera b), i gruppi di attrezzi TR2 e TR1 sono considerati un unico gruppo di attrezzi con maglie di dimensione pari o superiore a 70 mm. Gli Stati membri continuano a comunicare separatamente l'utilizzo dello sforzo per i gruppi di attrezzi TR1 e TR2, secondo il disposto degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (*1). (*1)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1)»."
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