Art. 36 · Modelli quantitativi per la segnalazione da parte del gruppo — Operazioni infragruppo e concentrazioni del rischio

Art. 36

Modelli quantitativi per la segnalazione da parte del gruppo — Operazioni infragruppo e concentrazioni del rischio

In vigore dal 2 dic 2015
Modelli quantitativi per la segnalazione da parte del gruppo — Operazioni infragruppo e concentrazioni del rischio Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista segnalano: (a) le operazioni infragruppo significative e molto significative di cui all'articolo 245, paragrafo 2, primo e secondo comma, della direttiva 2009/138/CE e le operazioni infragruppo da segnalare in ogni circostanza di cui all'articolo 245, paragrafo 3, della stessa direttiva, utilizzando il modello appropriato tra i modelli S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01 e S.36.04.01 di cui all'allegato I del presente regolamento, conformemente alle istruzioni contenute nelle sezioni da S.36.01 a S.36.04 di cui all'allegato III del presente regolamento; (b) le concentrazioni di rischi significative di cui all'articolo 244, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE e le concentrazioni di rischi da segnalare in ogni circostanza di cui all'articolo 244, paragrafo 3, della stessa direttiva, utilizzando il modello S.37.01.04 di cui all'allegato I del presente regolamento, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.37.01 di cui all'allegato III del presente regolamento.
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