Art. 34 · Modelli quantitativi annuali per la segnalazione da parte del gruppo — Informazioni sui fondi separati, sui portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità rilevanti e sulla parte restante

Art. 34

Modelli quantitativi annuali per la segnalazione da parte del gruppo — Informazioni sui fondi separati, sui portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità rilevanti e sulla parte restante

In vigore dal 2 dic 2015
Modelli quantitativi annuali per la segnalazione da parte del gruppo — Informazioni sui fondi separati, sui portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità rilevanti e sulla parte restante 1.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista che, per il calcolo della solvibilità di gruppo, utilizzano il metodo 1, definito all'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE, o in via esclusiva o in combinazione con il metodo 2, definito all'articolo 233 della stessa direttiva, presentano annualmente le informazioni di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35, in combinato disposto con l'articolo 372, paragrafo 1, dello stesso regolamento delegato, utilizzando i seguenti modelli in riferimento a tutti i fondi separati rilevanti e a tutti i portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità rilevanti in relazione alla parte consolidata di cui all'articolo 335, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento delegato (UE) 2015/35, nonché in relazione alla parte restante: (a) il modello SR.01.01.04 di cui all'allegato I, che specifica il contenuto della segnalazione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.01.01 di cui all'allegato III; (b) se il gruppo utilizza la formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, il modello SR.25.01.01 di cui all'allegato I, che specifica il requisito patrimoniale di solvibilità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.25.01 di cui all'allegato III; (c) se il gruppo utilizza la formula standard e un modello interno parziale per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, il modello SR.25.02.01 di cui all'allegato I, che specifica il requisito patrimoniale di solvibilità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.25.02 di cui all'allegato III; (d) se il gruppo utilizza un modello interno completo per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, il modello SR.25.03.01 di cui all'allegato I, che specifica il requisito patrimoniale di solvibilità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.25.03 di cui all'allegato III; (e) il modello SR.26.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio di mercato, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.01 di cui all'allegato III; (f) il modello SR.26.02.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio di inadempimento della controparte, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.02 di cui all'allegato III; (g) il modello SR.26.03.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.03 di cui all'allegato III; (h) il modello SR.26.04.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.04 di cui all'allegato III; (i) il modello SR.26.05.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.05 di cui all'allegato III; (j) il modello SR.26.06.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio operativo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.06 di cui all'allegato III; (k) il modello SR.26.07.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle semplificazioni utilizzate per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.07 di cui all'allegato III; (l) il modello SR.27.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.27.01 di cui all'allegato III. 2.   Se viene utilizzato un modello interno parziale, i modelli di cui al paragrafo 1, lettere da e) a l), sono presentati solo in relazione ai rischi coperti dalla formula standard, salvo altrimenti deciso ai sensi dell'. 3.   Se viene utilizzato un modello interno completo, i modelli di cui al paragrafo 1, lettere da e) a l), non sono presentati. 4.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista che, per il calcolo della solvibilità di gruppo, utilizzano il metodo 1, definito all'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE, o in via esclusiva o in combinazione con il metodo 2, definito all'articolo 233 della stessa direttiva, in aggiunta alle informazioni presentate utilizzando i modelli di cui al paragrafo 1, presentano annualmente informazioni sullo stato patrimoniale in relazione a tutti i fondi separati rilevanti riferiti alla parte consolidata conformemente all'articolo 335, paragrafo 1, lettere a) e c) del regolamento delegato (UE) 2015/35, nonché in relazione alla parte restante, come previsto all'articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35, in combinato disposto con l'articolo 372, paragrafo 1, dello stesso regolamento delegato, utilizzando il modello SR.02.01.01 di cui all'allegato I del presente regolamento, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.02.01 di cui all'allegato III del presente regolamento.
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