Art. 30
Modelli quantitativi annuali per il gruppo — Informazioni sui fondi propri
In vigore dal 2 dic 2015
Modelli quantitativi annuali per il gruppo — Informazioni sui fondi propri
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista presentano annualmente le informazioni di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35, in combinato disposto con l'articolo 372, paragrafo 1, dello stesso regolamento delegato, utilizzando i seguenti modelli:
(a)
il modello S.23.01.04 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sui fondi propri, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.23.01 di cui all'allegato III;
(b)
il modello S.23.02.04 di cui all'allegato I, che fornisce informazioni dettagliate sui fondi propri per classi, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.23.02 di cui all'allegato III;
(c)
il modello S.23.03.04 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sui movimenti annuali relativi ai fondi propri, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.23.03 di cui all'allegato III;
(d)
il modello S.23.04.04 di cui all'allegato I, che fornisce l'elenco degli elementi dei fondi propri, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.23.04 di cui all'allegato III.
2. I modelli di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono presentati unicamente dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, dalle società di partecipazione assicurativa e dalle società di partecipazione finanziaria mista che, per il calcolo della solvibilità di gruppo, utilizzano il metodo 1, definito all'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE, o in via esclusiva o in combinazione con il metodo 2, definito all'articolo 233 della stessa direttiva.
Storico versioni
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