Art. 3
Valuta
In vigore dal 2 dic 2015
Valuta
1. Salvo diversamente disposto dall'autorità di vigilanza, ai fini del presente regolamento per «valuta di segnalazione» si intende:
(a)
per la segnalazione da parte della singola impresa, la valuta utilizzata per la preparazione dei bilanci dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
(b)
per la segnalazione da parte del gruppo, la valuta utilizzata per la preparazione dei bilanci consolidati.
2. I punti di dati con tipo di dati «monetario» sono comunicati nella valuta di segnalazione, il che implica la conversione delle altre monete nella valuta di segnalazione, salvo altrimenti disposto nel presente regolamento.
3. Nell'esprimere il valore delle attività o passività denominate in una valuta diversa dalla valuta di segnalazione, il valore è convertito nella valuta di segnalazione come se la conversione fosse avvenuta al tasso di chiusura dell'ultimo giorno per il quale è disponibile il tasso appropriato nel periodo di riferimento a cui le attività o passività si riferiscono.
4. Nell'esprimere il valore di ricavi e costi, il valore è convertito nella valuta di segnalazione utilizzando la base di conversione utilizzata a fini contabili.
5. La conversione nella valuta di segnalazione è calcolata applicando il tasso di cambio proveniente dalla stessa fonte utilizzata per il bilancio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, nel caso della segnalazione da parte della singola impresa, o per il bilancio consolidato, nel caso della segnalazione da parte del gruppo, salvo diversamente disposto dall'autorità di vigilanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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