Art. 27
Modelli quantitativi annuali per il gruppo — Informazioni sugli investimenti
In vigore dal 2 dic 2015
Modelli quantitativi annuali per il gruppo — Informazioni sugli investimenti
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista, salvo se esonerate ai sensi dell'articolo 254, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE in relazione ad uno specifico modello, presentano annualmente le informazioni di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35, in combinato disposto con l'articolo 372, paragrafo 1, dello stesso regolamento delegato, utilizzando i seguenti modelli:
(a)
se il gruppo è esonerato dall'obbligo della segnalazione annuale delle informazioni di cui al modello S.06.02.04 o S.08.01.04 ai sensi dell'articolo 254, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE, il modello S.06.01.01 di cui all'allegato I del presente regolamento, che fornisce informazioni sintetiche sulle attività, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.06.01 di cui all'allegato III del presente regolamento;
(b)
se il gruppo è esonerato dall'obbligo di presentazione del modello S.06.02.04 in relazione all'ultimo trimestre ai sensi dell'articolo 254, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2009/138/CE, il modello S.06.02.04 di cui all'allegato I del presente regolamento, che fornisce l'elenco analitico delle attività, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.06.02 di cui all'allegato III del presente regolamento;
(c)
se il gruppo è esonerato dall'obbligo di presentazione del modello S.06.03.04 in relazione all'ultimo trimestre, ai sensi dell'articolo 254, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2009/138/CE, o se non ha presentato trimestralmente il modello, perché il rapporto tra investimenti collettivi detenuti dal gruppo e investimenti totali, di cui all', paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento, non è superiore al 30 %, il modello S.06.03.04 di cui all'allegato I del presente regolamento, che fornisce informazioni sul look-through di tutti gli investimenti collettivi detenuti dalle imprese, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.06.03 di cui all'allegato III del presente regolamento;
(d)
se il rapporto tra il valore dei prodotti strutturati detenuti dal gruppo e gli investimenti totali è superiore al 5 %, il modello S.07.01.04 di cui all'allegato I, che fornisce l'elenco analitico dei prodotti strutturati, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.07.01 di cui all'allegato III;
(e)
se il gruppo è esonerato dall'obbligo di presentazione del modello S.08.01.04 in relazione all'ultimo trimestre ai sensi dell'articolo 254, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2009/138/CE, il modello S.08.01.04 di cui all'allegato I del presente regolamento, che fornisce l'elenco analitico delle posizioni aperte in derivati, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.08.01 di cui all'allegato III del presente regolamento;
(f)
se il gruppo è esonerato dall'obbligo di presentazione del modello S.08.02.04 in relazione all'ultimo trimestre ai sensi dell'articolo 254, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2009/138/CE, il modello S.08.02.04 di cui all'allegato I del presente regolamento, che fornisce l'elenco analitico delle operazioni su derivati, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.08.02 di cui all'allegato III del presente regolamento;
(g)
il modello S.09.01.04 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni su ricavi, utili e perdite nel periodo di riferimento, per ogni categoria di attività definita nell'allegato IV, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.09.01 di cui all'allegato III;
(h)
se il rapporto tra il valore dei titoli sottostanti, in bilancio e fuori bilancio, oggetto di contratto di concessione di titoli in prestito o di contratti di vendita con patto di riacquisto, per contratti con data di scadenza successiva alla data di riferimento, e gli investimenti totali è superiore al 5 %, il modello S.10.01.04 di cui all'allegato I, che fornisce l'elenco analitico dei contratti di concessione di titoli in prestito e dei contratti di vendita con patto di riacquisto, in bilancio e fuori bilancio, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.10.01 di cui all'allegato III;
(i)
il modello S.11.01.04 di cui all'allegato I, che fornisce l'elenco analitico delle attività detenute a titolo di garanzia collaterale, rappresentate da tutti i tipi di categorie di attività fuori bilancio detenute a titolo di garanzia collaterale, conformemente alle istruzioni contenute nella S.11.01 di cui all'allegato III.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera d), se per il calcolo della solvibilità di gruppo il metodo 1, definito all'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE, è utilizzato in via esclusiva, il rapporto tra il valore dei prodotti strutturati detenuti dal gruppo e gli investimenti totali è determinato dalla somma delle attività classificate nelle categorie di attività 5 e 6 definite nell'allegato IV del presente regolamento divisa per la somma degli elementi C0010/R0070 e C0010/R0020 del modello S.02.01.01. Se per il calcolo della solvibilità di gruppo il metodo 1 è utilizzato in combinazione con il metodo 2, definito all'articolo 233 della direttiva 2009/138/CE, o se il metodo 2 è utilizzato in via esclusiva, il rapporto è calcolato conformemente alla prima frase e aggiustato per tener conto degli elementi richiesti di tutte le entità incluse nell'ambito del modello S.06.02.04.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera h), se per il calcolo della solvibilità di gruppo il metodo 1, definito all'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE, è utilizzato in via esclusiva, il rapporto è determinato dalla somma dei titoli sottostanti, in bilancio e fuori bilancio, oggetto di contratto di concessione di titoli in prestito o di contratti di vendita con patto di riacquisto, per contratti con data di scadenza successiva alla data di riferimento, divisa per la somma degli elementi C0010/R0070 e C0010/R0220 del modello S.02.01.01. Se per il calcolo della solvibilità di gruppo il metodo 1 è utilizzato in combinazione con il metodo 2, definito all'articolo 233 della direttiva 2009/138/CE, o se il metodo 2 è utilizzato in via esclusiva, il rapporto è calcolato conformemente alla prima frase e aggiustato per tener conto degli elementi richiesti di tutte le entità incluse nell'ambito del modello S.06.02.04.
Storico versioni
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