Art. 22
Modelli quantitativi per la segnalazione delle informazioni di apertura da parte del gruppo
In vigore dal 2 dic 2015
Modelli quantitativi per la segnalazione delle informazioni di apertura da parte del gruppo
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista presentano le informazioni di cui all'articolo 314, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento delegato (UE) 2015/35, in combinato disposto con l'articolo 375, paragrafo 1, dello stesso regolamento delegato, utilizzando i seguenti modelli:
(a)
il modello S.01.01.06 di cui all'allegato I, che specifica il contenuto della segnalazione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.01.01 di cui all'allegato III;
(b)
il modello S.01.02.04 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni di base relative al gruppo e le informazioni generali, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.01.02 di cui all'allegato III;
(c)
il modello S.01.03.04 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni di base relative ai fondi separati e ai portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.01.03 di cui all'allegato III;
(d)
il modello S.02.01.02 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sullo stato patrimoniale, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.02.01 di cui all'allegato III;
(e)
il modello S.23.01.04 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sui fondi propri, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.23.01 di cui all'allegato III;
(f)
se il gruppo utilizza la formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, il modello S.25.01.04 di cui all'allegato I, che specifica il requisito patrimoniale di solvibilità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.25.01 di cui all'allegato III;
(g)
se il gruppo utilizza la formula standard e un modello interno parziale per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, il modello S.25.02.04 di cui all'allegato I, che specifica il requisito patrimoniale di solvibilità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.25.02 di cui all'allegato III;
(h)
se il gruppo utilizza un modello interno completo per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, il modello S.25.03.04 di cui all'allegato I, che specifica il requisito patrimoniale di solvibilità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.25.03 di cui all'allegato III;
(i)
il modello S.32.01.04 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione nell'ambito del gruppo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.32.01 di cui all'allegato III;
(j)
il modello S.33.01.04 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sui requisiti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione nell'ambito del gruppo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.33.01 di cui all'allegato III;
(k)
il modello S.34.01.04 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle altre imprese finanziarie regolamentate e non regolamentate, ivi comprese le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.34.01 di cui all'allegato III.
2. I modelli di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f), g) e h), sono presentati unicamente dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, dalle società di partecipazione assicurativa e dalle società di partecipazione finanziaria mista che, per il calcolo della solvibilità di gruppo, utilizzano il metodo 1, definito all'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE, o in via esclusiva o in combinazione con il metodo 2, definito all'articolo 233 della stessa direttiva.
Storico versioni
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